In Italia la sicurezza in barca è regolata dal Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005) e dal regolamento di attuazione, il DM 146/2008, modificato dal decreto n. 133 del 17 settembre 2024. Le dotazioni minime non sono uguali per tutte le barche: dipendono dalla lunghezza dello scafo, dalla distanza dalla costa a cui si naviga e dalla categoria di progettazione. Per le unità con scafo fino a 24 metri che navigano oltre 6 miglia dalla costa serve almeno un apparato VHF, anche portatile; oltre 12 miglia, per imbarcazioni e navi da diporto, serve anche un apparato per la rilevazione satellitare della posizione o un apparato equivalente. Il porto turistico aggiunge un livello locale: l’ordinanza della Capitaneria di porto e il regolamento dell’approdo vanno rispettati insieme alla legge nazionale.
Come si misura la distanza dalla costa?
I limiti della normativa sono riferiti alla distanza dalla costa nel punto in cui si trova la barca, non alla distanza dal porto di partenza. Un percorso che sembra breve può superare la soglia se si esce da un golfo o si doppia un promontorio. Conviene pianificare la rotta sulla carta nautica ufficiale aggiornata, segnando i punti di uscita e di rientro, il tempo di percorrenza e le zone dove la costa si allontana.
Il regolamento di attuazione, il DM 146/2008 come modificato dal decreto n. 133 del 17 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2024, fissa nell’Allegato V i mezzi di salvataggio e le dotazioni minime in funzione della distanza dalla costa. Le quantità cambiano con la fascia di navigazione e con il tipo di imbarcazione, quindi la tabella va letta sul testo ufficiale e non ricostruita a memoria: un errore su un giubbotto o su una zattera può avere conseguenze gravi. Prima di applicare una singola disposizione, verificate anche la data di entrata in vigore indicata nella Gazzetta, perché le fonti divulgative non concordano su questo punto.

Perché la categoria CE limita la navigazione?
Ogni unità con marcatura CE ha una categoria di progettazione che indica le condizioni di vento e di mare per cui lo scafo è stato progettato. Il riferimento europeo è la direttiva 2013/53/UE, Allegato I, che in Italia è richiamata dal regolamento di attuazione. Le quattro categorie sono:
- Categoria A: progettata per venti superiori a forza 8 della scala Beaufort e per onde significative di 4 m e oltre, escluse le condizioni eccezionali come tempeste e onde anomale.
- Categoria B: fino a forza 8 e onde significative fino a 4 m compresi.
- Categoria C: fino a forza 6 e onde significative fino a 2 m compresi.
- Categoria D: fino a forza 4 e onde significative fino a 0,3 m compresi, con onde occasionali massime di 0,5 m.
L’altezza significativa dell’onda è la media del terzo più alto delle onde presenti: in un mare che rispetta il valore dichiarato possono comparire onde singole più alte, e questo va considerato nella scelta della giornata. La categoria è un limite di progetto, non una garanzia di sicurezza in qualsiasi condizione entro quei valori, né un permesso a superarli. Il dato del singolo modello si trova nella documentazione del costruttore e nella targhetta CE. Se il documento non è disponibile, non si deduce la categoria dalle dimensioni o dall’età dello scafo: si chiede al costruttore o al rivenditore e, finché il dato non è confermato, si naviga solo in condizioni leggere e vicino alla costa.
Quando sono obbligatori VHF e localizzazione satellitare?
Per le unità con scafo fino a 24 metri che navigano oltre 6 miglia dalla costa è obbligatorio almeno un apparato VHF ad onde metriche, anche portatile, secondo le norme dell’autorità competente (art. 29 del Codice). Oltre 12 miglia dalla costa, per imbarcazioni e navi da diporto, è inoltre obbligatorio un apparato elettronico per la rilevazione satellitare della posizione o un apparato equivalente. Per le unità oltre 24 metri il quadro è diverso e va verificato sul testo ufficiale.
Il VHF portatile è ammesso, ma va trattato come dotazione di sicurezza: batteria carica prima di ogni uscita, un ricambio se il percorso è lungo e una prova di trasmissione sul canale 16, il canale internazionale di soccorso, prima di allontanarsi dalla costa. Il dispositivo satellitare va controllato con alimentazione e posizione aggiornate; se si usa un apparato equivalente, la scelta va verificata sul manuale del costruttore e con l’autorità competente, perché l’equivalenza non è automatica. Il telefono cellulare non è indicato dalla norma come sostituto dell’apparato obbligatorio.
Cosa prevede il regolamento del porto turistico?
In un porto turistico convivono la legge nazionale e le regole locali. La legge stabilisce gli obblighi generali del diportista; l’ordinanza di sicurezza della Capitaneria di porto e il regolamento dell’approdo disciplinano aspetti che possono riguardare la navigazione nello specchio acqueo, la velocità, l’ormeggio, la prevenzione incendi, il rifornimento di carburante, lo scarico di acque e rifiuti e l’uso di generatori o impianti a bordo. Il contenuto cambia da porto a porto e può essere aggiornato nel corso della stagione, quindi non si può presumere che il regolamento di un approdo sia identico a quello di un altro.
Quando un’ordinanza e la legge nazionale impongono obblighi diversi, si applica la regola più stringente. Il regolamento dell’approdo e l’ordinanza della Capitaneria si integrano: il primo regola la gestione del porto, la seconda la sicurezza della navigazione e delle persone nelle acque di competenza.

Come verificare le ordinanze prima di uscire?
La verifica va fatta prima di ogni uscita importante, non solo all’inizio della stagione. Il percorso consigliato è questo:
- Individuare l’ufficio della Capitaneria di porto competente per la zona, cioè l’ufficio circondariale marittimo o la delegazione di spiaggia.
- Chiedere in segreteria del porto il regolamento vigente e l’ultima ordinanza in vigore, controllando la data, perché un’ordinanza può essere sostituita o integrata.
- Consultare i canali pubblici: il sito istituzionale della Guardia Costiera e l’albo pretorio del comune o della Capitaneria, dove sono pubblicate le ordinanze.
- Conservare a bordo una copia aggiornata, cartacea o digitale.
Se il testo non è disponibile o la data è incerta, non si applica la versione più permissiva: si chiede prima all’ufficio competente.
Quali controlli fare prima di partire?
La lista minima prima di ogni uscita è la seguente:
- Meteo e mare: confrontare il bollettino ufficiale con il limite della categoria CE. Se la previsione supera quei valori, non si esce.
- Mezzi di salvataggio: verificare presenza, numero e stato delle dotazioni richieste per la distanza prevista, con le scadenze indicate dal costruttore.
- VHF: prova di trasmissione, batteria e ricambio.
- Dispositivo satellitare o equivalente: accensione e posizione aggiornata.
- Documenti: copia dell’ordinanza vigente del porto.
- Piano di uscita: rotta, orario di rientro e nominativo di una persona a terra a cui comunicarlo.
Se manca una dotazione obbligatoria o un apparato non funziona, la navigazione va limitata alla fascia per cui l’equipaggiamento è sufficiente oppure va rinunciata l’uscita. Un guasto oltre 6 miglia va gestito rientrando con prudenza verso l’approdo più vicino, senza riprendere il largo finché l’apparato non è riparato o sostituito. La decisione di rientrare va presa presto, quando il ritorno è ancora semplice, non quando il mare è già peggiorato.
Domande frequenti
Cosa fare se la targhetta CE non indica la categoria?
Non si deduce la categoria dalle dimensioni o dall’età dello scafo. Si chiede la documentazione al costruttore o al rivenditore e, finché il dato non è confermato, si naviga solo in condizioni leggere e vicino alla costa.
Un natante senza marcatura CE segue la tabella delle categorie?
No. Le regole di navigazione per le unità senza marcatura CE dipendono da fattori diversi e vanno verificate sul testo del regolamento e presso l’ufficio marittimo competente.
Chi controlla il rispetto delle dotazioni in mare?
Le verifiche competono alle autorità marittime. Le conseguenze delle violazioni sono stabilite dal Codice della nautica da diporto, da consultare nel testo ufficiale.